L’esecuzione può essere anche iniziata immediatamente, sulla base della sentenza che accoglie l’azione revocatoria del creditore e sulla base del titolo esecutivo già detenuto dal creditore: tuttavia, la parte soccombente (il debitore sottoposto ad azione esecutiva) può agevolmente ottenere dal giudice la sospensione dell’esecuzione già iniziata sia con l’opposizione all’esecuzione, sia con il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado.
Nel caso dell’opposizione all’esecuzione, per sospendere il procedimento occorrerà che sussistano gravi ed urgenti motivi, ai sensi dell’articolo 624 del codice di procedura civile: in altre parole occorrerà che sussistano delle ragioni per le quali l’espropriazione forzata potrebbe arrecare un grave, irreparabile danno al soggetto proprietario del bene. Ma, può essere sufficiente, allo scopo, anche la circostanza che il ricorso in appello sia stato eventualmente già incardinato.
Nel caso invece che la sospensione venga richiesta con la proposizione dell’atto di appello alla sentenza di primo grado, occorrerà non solo il pericolo di un grave pregiudizio per la parte soccombente, ma anche il fumus boni iuris (ovvero l’apparenza di un buon diritto) circa la fondatezza dei motivi per i quali è stata impugnata la sentenza.
Peraltro, chi propone l’azione revocatoria può chiedere al giudice, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, il sequestro conservativo del bene oggetto di atto dispositivo da parte del debitore ex articolo 671 del codice di procedura civile.
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