Annapaola Ferri

La rinuncia alla qualità di erede consente al chiamato di sottrarsi alla collazione: infatti, il codice civile (articolo 737) dispone che i figli, i discendenti dei figli ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

Il chiamato che rinuncia non concorre alla successione e, pertanto non è tenuto all’obbligo di collazione: pertanto, accade talvolta, che il donatario rinunci all’eredità, se la donazione ricevuta eccede il valore della quota che gli spetterebbe come erede (sempre, beninteso che la donazione non ecceda la quota disponibile al de cuius).


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