Genny Manfredi

Quando madre e padre naturale del minore convivono, seppur non coniugati, la famiglia anagrafica (i soggetti inclusi nello stesso stato di famiglia) sono entrambi i genitori ed il figlio. Quando padre e madre sono iscritti in famiglie anagrafiche diverse (anche presso lo stesso appartamento), ciò può essere il frutto di un un errore commesso dall’ufficiale di anagrafe oppure di una omessa (dovuta e non scusabile) dichiarazione modificativa della situazione anagrafica dei genitori, in occasione della nascita del primo figlio. Tutto ciò crea una situazione non conforme alla legge che potrebbe avere ripercussione sulle DSU/ISEE presentate in precedenza comportando, in particolare, la restituzione, in termini di valore economico corrispondente, per i benefici fruiti ma a cui i richiedenti non avevano diritto (oltre alle previste sanzioni per dichiarazioni mendaci).

Infatti, il regolamento anagrafico vigente prevede la possibilità di costituire due famiglie anagrafiche distinte, conviventi nella stessa unità abitativa, se e solo se, fra le due famiglie anagrafiche non intercorrono legami familiari e/o affettivi. Ora, è chiaro che in sede di prima iscrizione anagrafica, due soggetti possono formare due schede anagrafiche distinte presso la medesima abitazione. Tuttavia, tale status non è più sostenibile, né giuridicamente ammissibile, quando il soggetto di sesso femminile mette al mondo un figlio riconosciuto dal convivente: fra i due genitori si instaura, necessariamente, un rapporto affettivo, anche se solo in via transitiva verso la prole comune.

Ne discende che genitori non coniugati con figli comuni che risiedono presso la medesima unità abitativa, seppur appartenenti a famiglie anagrafiche distinte (differenti stati di famiglia), formano un unico nucleo familiare per l’accesso a qualsiasi prestazione sociale condizionata dalla preventiva compilazione della DSU ai fini ISEE.


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