Simonetta Folliero

La cosa è fattibile, se, come appare verosimile, l’importo dell’assegno circolare (che dovrà essere comunque non trasferibile, come imposto dalla legge all’obbligato datore di lavoro) non sarà superiore ai mille euro, in modo da poter essere poi liquidato in contanti al beneficiario identificato, in assenza di un conto corrente: dovrà assicurarsi comunque che la banca a cui sarà presentato l’assegno (meglio se quella che lo ha emesso- in modo da evitare ritardi dettati dall’esigenza di verificare l’autenticità del titolo) non pretenderà di versare l’importo facciale su un conto corrente aperto presso l’Istituto, invece di pagarlo (come dovrebbe) a vista al beneficiario designato, previa identificazione.

Non dovrebbe presentarsi questo problema: ma con le banche non si sa mai … e, talvolta, il beneficiario di un assegno circolare non trasferibile, di importo minore ai mille euro, si è dovuto rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario per vedere riconosciuto il proprio diritto per il pagamento in contanti del titolo, anche presso un qualsiasi sportello della banca emittente.


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