Nella situazione da lei descritta, deve essere compilato il modulo MB (punto) 2 (riservato alle prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro) ed in particolare il quadro D, barrando la casella con l’opzione Il genitore non convivente risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore.
In tal caso verrà calcolata una componente aggiuntiva dell’ISEE relativa al genitore non convivente (ma non verranno sommati i redditi percepiti dai due genitori): tuttavia, affinchè il calcolo si realizzi correttamente è necessario associare la DSU della madre alla DSU del genitore non convivente, indicandone il numero di protocollo, e compilare il quadro FC9 con i dati dei figli minorenni inclusi nel nucleo familiare della propria genitrice integrato anche con le informazioni del nucleo familiare del genitore non convivente.
Solo con una Dichiarazione Sostitutiva Unica, così esaurientemente redatta, il sistema automatico preposto al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sarà in grado di comprendere che la madre che presenta la DSU è affidataria di figli avuti con un genitore che da parte sua, ha generato figli anche con altra donna (diversa da quella che presenta la DSU) e non sommerà i redditi del padre a quelli della madre (anche se, comunque, ci sarà una leggera variazione del reddito ISEE del nucleo familiare della madre che presenta la DSU, partendo dal presupposto che, comunque, il padre qualche contributo lo fornisce ai tre minori – come in effetti emerge dal contenuto del quesito posto).
Può presentare una nuova DSU, perchè in effetti essa si riferisce ad un assetto del nucleo familiare diverso da quello comunicato con la precedente dichiarazione. E, subito dopo, potrà presentare una nuova domanda per accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
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