Tullio Solinas

Esiste un Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro (a proposito, forse sua figlia avrebbe diritto comunque al TFR, anche avendo lavorato solo sei mesi) istituito presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Al Fondo di garanzia, sono interessati tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro tenuti al versamento all’INPS del contributo che alimenta la Gestione del fondo, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro.

La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

la legge 297/1982, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto e degli eventuali crediti di lavoro, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).

Il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è soddisfatto quando:

  • il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo nei confronti della srl datrice di lavoro;
  • il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo nei confronti della srl datrice di lavoro;
  • il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso le sedi della società, legale e operativa.

Il lavoratore deve dimostrare l'impossibilità o l'inutilità del pignoramento immobiliare, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dai quali si evince che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro (la srl) non risulta proprietario di beni immobili o che è titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

Per l'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato, quando l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro (nlla fattispecie del legale rappresentante) all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale (registro imprese) e l'assenza del debitore (o del legale rappresentante) constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione di almeno due accessi.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.