Lei ha perfettamente ragione, ma per eccepire l’esosità della trattenuta in spregio alla normativa vigente, non va invocato l’articolo 545 del codice di procedura civile, bensì l’articolo 43 DPR 180/1950 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) – Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Conviene presentare immediatamente ricorso amministrativo in autotutela presso la sede territorialmente competente dell’INPS.
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