Ornella De Bellis

Lei ha perfettamente ragione, ma per eccepire l’esosità della trattenuta in spregio alla normativa vigente, non va invocato l’articolo 545 del codice di procedura civile, bensì l’articolo 43 DPR 180/1950 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) – Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Conviene presentare immediatamente ricorso amministrativo in autotutela presso la sede territorialmente competente dell’INPS.


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