Lei finge di sapere che qualsiasi personale esigenza familiare del debitore non può incidere sulla decisione che adotterà il giudice: poi, però, chiede se il giudice possa, a suo insindacabile giudizio, stabilire condizioni speciali a favore del debitore e, necessariamente, a detrimento degli interessi del creditore.
Se il giudice non si attenesse alle norme del codice civile, e delle leggi speciali che regolano il pignoramento della pensione, facendosi carico delle condizioni di difficoltà economica in cui versa il debitore, sicuramente il creditore avrebbe qualcosa da ridire.
Il pignoramento della sua pensione si tradurrà nel prelievo del 20% della pensione netta eccedente il minimo vitale (importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà). Ma, finché il giudice non firmerà il decreto di assegnazione, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è tenuto, in qualità di custode, ad accantonare quanto necessario per soddisfare il creditore, in base a quanto potrà successivamente decidere il giudice adito, a partire dalla data di notifica dell’atto di pignoramento al terzo (INPS).
Eventuali importi accantonati in eccedenza, le verranno tempestivamente restituiti: siffatta procedura serve anche ad evitare che, alla data dell’assegnazione, il debitore pignorato risulti eccessivamente penalizzato, considerando, come abbiamo accennato, che, in pratica, il prelievo deciso dal giudice parte, retroattivamente, dalla data di notifica dell’atto al terzo pignorato.
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