Lei fa riferimento, molto probabilmente, all’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori che regolava la sospensione delle rate del pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa,: si tratta di un accordo (non di una legge) che non è stato rinnovato.
Infatti, l’ultima proroga dell’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori sulla Sospensione delle rate del pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa è scaduta il 31 luglio 2018.
Tuttavia, si può ricorrere al Fondo di solidarietà, gestito da CONSAP, per i mutui per l’acquisto della prima casa del MEF, che consente di beneficiare della sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata del mutuo (se non superiore a 250 mila euro) per mutuatari con ISEE non superiore a 30 mila euro, in situazioni di temporanea difficoltà economica dovuta al decesso di uno dei titolari, ad un grave infortunio/handicap o alla perdita di lavoro.
Il mutuo concesso non si può revocare: tuttavia se il mutuatario ritarda più di 7 volte nel pagamento della rata, la banca è autorizzata, per contratto, a chiederne la risoluzione e ad applicare la Decadenza dal Beneficio del Termine. Procedura con la quale la banca chiede il rimborso del capitale residuo in un’unica soluzione e, nel caso di inadempimento, avvia l’azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione della casa la cui ipoteca garantisce il credito erogato.
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