Giovanni Napoletano

Il rifiuto di stipula per un contratto di fornitura gas e luce è illegittimo se lei non ha debiti con altri fornitori, ma solo con banche o finanziarie per prestiti (diretti o garantiti) non rimborsati.

La delibera 156/2007 dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), infatti, chiarisce: Se un cliente “cattivo pagatore” che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza. L’esercente la maggior tutela non è tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come “cattivi pagatori” fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente).

Pertanto, se lei non è un cattivo pagatore per fornitura di energia, una volta ottenuto il diniego di attivazione delle utenze di luce e gas, per risolvere, deve aderire alla procedura di conciliazione presso ARERA che può trovare descritta qui. In pratica, dovrà, con raccomandata AR, inviare dapprima un reclamo alla società che ha opposto il rifiuto di attivare i servizi di fornitura di energia. Decorsi 30 giorni dalla data in cui sarà pervenuto il reclamo alla controparte, in caso di persistenza del diniego o di silenzio, potrà attivare la procedura di conciliazione c/o ARERA.


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