Annapaola Ferri

Il creditore non ha l’obbligo di fornire al proprio debitore, che l’ha eventualmente smarrita, copia del contratto sottoscritto. Il creditore deve necessariamente depositare il contratto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo: e il debitore può eccepirne la nullità, avendone validi motivi, con l’opposizione al decreto ingiuntivo.

L’eventuale nullità del contratto della carta revolving, per mancanza della forma scritta, che deve essere accertata dal giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo o su istanza specifica del debitore, non comporta l’annullamento del debito accumulato nel tempo dal debitore, che della carta si è servito.

Al massimo, possono essere chiesti lo scioglimento dai vincoli che l’utilizzo della carta comporta (revoca unilaterale, senza penalità ed oneri, della carta revolving prima della eventuale scadenza prevista nel contratto nullo) nonché la rimodulazione degli interessi applicati al credito rotativo.

Il danno risarcibile, invece, deve essere dimostrato.


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