I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie e pertanto essi non sono debitori solidali (coobbligati).
Va poi aggiunto che, a norma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973, le sanzioni comminate in vita al defunto, in quanto personali, non sono trasmissibili agli eredi che, pertanto, devono richiederne lo sgravio all’Amministrazione finanziaria.
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