La domanda di intervento adesivo volontario proposta dagli altri creditori, ex articolo 105 del codice di procedura civile, nel procedimento finalizzato a dichiarare inefficace nei confronti del creditore procedente l’atto donativo posto in essere dal debitore, presuppone che i creditori intervenuti abbiano titolo per esercitare autonomamente il medesimo diritto. Cosa che evidentemente non è se, al momento della proposizione della domanda, siano già scaduti i termini per avviare azione revocatoria autonoma, ex articolo 2901 del codice civile.
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