Ornella De Bellis

Ribadiamo che il DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), ancora oggi vigente, dispone all’articolo 7, comma 2 che per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

L’articolo 11 del medesimo DPR, al comma 2, specifica poi che i nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.

Dunque, la richiesta formulata dall’impiegata d’anagrafe, per conoscere l’ultima residenza prima della cancellazione per irreperibilità, non sono finalizzate a ripristinare la continuità delle iscrizioni anagrafiche, ma a fornire adeguata informativa al Prefetto.

La catena dei trasferimenti dell’irreperibile, infatti, anche se resta ignota all’anagrafe, deve essere comunque resa nota al Prefetto per intuibili motivi di pubblica sicurezza.


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