Com’è noto, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione all’accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 119/2018 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) stabilisce che gli accertamenti con adesione riguardanti – imposta sui redditi o sul valore aggiunto – sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte – senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori – entro venti giorni dalla redazione dell’atto, con il pagamento dell’intera somma dovuta dovuta o della prima di otto rate trimestrali di pari importo.
Premesso che non è prevista la restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto sarebbe stato dovuto con la definizione agevolata, per le modalità di applicazione dell’articolo 2 del decreto legge 119/2018 alle eventuali rate che devono essere ancora versate da coloro che hanno optato per la dilazione, occorrerà attendere, a breve, un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
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