Il recesso di pentimento dal contratto di credito – 14 giorni per esercitarlo
Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito collegato all'acquisto di un bene senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio:
- il giorno della conclusione del contratto di credito;
- il giorno in cui il consumatore riceve il prospetto con le condizioni contrattuali, se tale giorno è posteriore a quello indicato al punto precedente.
Infatti, Il decreto legislativo numero 141/2010 ha introdotto l’articolo 125-ter testo unico bancario che attribuisce espressamente al consumatore il diritto di recedere dal contratto di finanziamento, collegato all'acquisto di un bene, entro quattordici giorni dalla sua stipulazione, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento ( “recesso di pentimento”).
Inoltre, la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
Questi i contenuti della decisione numero 1810 del primo giugno 2012 adottata dall'Arbitro Bancario Finanziario.