Rc auto ed assicurazione furto incendio » Chiarimenti
In questo articolo parliamo della polizza assicurativa cosiddetta furto e incendio: vediamo in quali casi è collegata con l'rc auto.
Al contrario di quella per la responsabilità civile (rc auto), la polizza per il furto e l’incendio non è obbligatoria per legge.
Chi stipula questo tipo di polizza è tutelato nei casi di:
- furto totale
- furto parziale
- danni provocati da un incendio per cause legate al veicolo
Anche i danni da incendio sono distinti in parziali e totali.
Tutti i danni descritti fin ora sono normalmente inclusi in una buona polizza.
Da notare, però, che non sempre la tutela è così totale.
Ciò, perché il contenuto della polizza non è soggetto a particolari vincoli di legge e, quindi, è per buona parte rimesso alla libera offerta da parte della compagnia assicurative e alle scelte del consumatore.
A meno che non venga contratta una polizza con estensioni specifiche, però, non viene mai effettuato il risarcimento danni perla sottrazione, la spartizione e il danneggiamento di oggetti estranei al veicolo come campionari, bagagli, gioielli o eventuali effetti personali presenti a bordo dell'autovettura.
Comunque, la differenza più importante tra la polizza Rc auto e quella furto e incendio è che, in caso di furto del veicolo, la compagnia assicurativa è tenuta a restituire l’importo del premio Rc auto non goduto, mentre quello relativo all'altra copertura è incamerato senza possibilità di restituzione. In questa fattispecie viene risarcito, dunque, solo il danno stimato per il furto del mezzo.
Alla copertura furto e incendio, eventualmente, possono essere associate altre coperture assicurative, come quelle per i danni dovuti agli eventi atmosferici o agli atti vandalici. Meno frequente, invece, è l’associazione con la copertura kasko, che copre anche nel caso di sinistro stradale con responsabilità dell'autista che la stipula.
Il consiglio più comune che diamo, comunque, è quello di controllare bene le clausole della polizza per identificare quelle che permettono alla compagnia di respingere alcune richieste di risarcimento, per esempio quelle per danni causati da un terremoto.
Un’altra accortezza è quella di valutare attentamente, in rapporto ai valori indennizzabili, l’impatto dell'eventuale franchigia su ogni componente del premio, cioè quella percentuale del valore del danno che resta comunque a carico dell'assicurato.
Se la franchigia è molto elevata, ma il premio aggiuntivo per evitare la franchigia è modesto, è convenevole scegliere quest’ultima soluzione.
Invece, nel caso di una franchigia percentualmente contenuta, a fronte di un premio elevato per il senza franchigia a copertura dei cristalli, è meglio accollarsi la franchigia applicata e pagare il premio minore.
Naturalmente, il tutto va poi valutato in rapporto al valore del veicolo.
Da notare bene che generalmente la polizza Rc auto e quella per furto e incendio non possono essere distinte.
Quindi, in caso di sospensione temporanea della Rc auto, le compagnie tendono automaticamente a sospendere anche quella per furto e incendio e l’assicurato si troverà senza alcuna copertura.
8 Maggio 2014 · Eleonora Figliolia
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