Prevenzione della frode nel credito al consumo

In seguito all'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, numero 166, recante “Istituzione di un sistema di prevenzione dalle frodi sulle carte di pagamento”, l’UCAMP esercita le funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo.

L’attività dell'UCAMP, in considerazione dei nuovi compiti istituzionali, deve essere quindi volta a contrastare particolari ed insidiose tipologie di reato.

In questo contesto, appare utile procedere ad elencarle con precisione.

Furto d’identità (Identity Theft)

Si può parlare di IT ogni qual volta qualcuno utilizza senza autorizzazione i nostri dati personali (nome, numero di documento d’identità o della carta di credito e qualsiasi altra informazione che ci identifichi), per commettere frodi o altri illeciti.

L’IT può assumere diverse connotazioni:

  • Financial Identity Theft -Uso fraudolento dei dati identificativi di un soggetto, come il numero di Previdenza Sociale, per ottenere, ad esempio, nuove linee di credito in nome della vittima scelta;
  • Criminal Identity Thef - Appropriazione ed uso fraudolento dei dati identificativi personali di un'altra persona al posto dei propri, per atti pubblici o richiesti per legge;
  • Identity Cloning - Uso fraudolento dei dati personali della vittima per creare una nuova identità e tipo di vita. Si tratta di vera e propria sostituzione di persona. Questo tipo di crimine può anche implicare il furto di identità per scopi finanziari di natura criminale.

Frode d’identità (Identity Fraud)

Si configura il reato di IF, quando un criminale, o meglio un’organizzazione criminale, crea una identità ex novo, utilizzando dati ed informazioni totalmente o parzialmente fittizie. Di solito questo tipo di reato, che recentemente ha registrato una maggior diffusione nel campo del credito al consumo, si accompagna all'imitazione o alla falsificazione di documenti di varia natura.

19 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

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3 risposte a “Prevenzione della frode nel credito al consumo”

  1. bilo ha detto:

    il fatto che la finanziaria abbia concesso il credito al consumo senza controllare la veridicità della documentazione presentata e quindi la reale identità di chi ha effettivamente chiesto il finanziamento, è un valido motivo per richiedere il risarcimento danni alla finanziaria da parte di chi ha subito il furto d’identità?
    grazie

  2. karalis ha detto:

    Con la presente sono a chiedere se esiste una giurisprudenza relativa al furto d’idendità.
    Un familiare ne è stato vittima a più riprese con coinvolgimento di finanziarie e banche, è stata interessato un avvocato che ha depositato la relativa denuncia e presentato il conto.
    Si può chiedere un risarcimento nei confronti di chi ha concesso i finanziamenti per credito al consumo?
    Grazie

    Chi concede finanziamenti per credito al consumo è anch’esso vittima di frode per furto di identità.

    Quella che a mio parere può essere intrapresa è la strada della richiesta di risarcimento del danno per la mancata immediata cancellazione dei dati, relativi alla vittima di frode per furto di identità, dall’elenco dei cattivi pagatori.

    Qualora, ovviamente, sia stata inoltrata e non accolta tempestivamente, l’istanza di cancellazione corredata dalla denuncia contro ignoti presentata all’A.G.

  3. filomena giardini ha detto:

    Con la presente sono a chiedere se esiste una giurisprudenza relativa al furto d’idendità.
    Un familiare ne è stato vittima a più riprese con coinvolgimento di finanziarie e banche, è stata interessato un avvocato che ha depositato la relativa denuncia e presentato il conto.
    Si può chiedere un risarcimento nei confronti di chi ha concesso i finanziamenti per credito al consumo?
    Grazie

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