Portabilità del mutuo – nuove regole su risarcimento in caso di ritardi e cancellazione di ipoteca
In tema di risarcimento al mutuatario per ritardi nella pratica di portabilità del mutuo e di cancellazione di ipoteca una volta concluso il piano di ammortamento, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 8, comma 8, definendo nuove regole.
In particolare sono state semplificate le operazioni di portabilità dei mutui ed è stata estesa l’operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti.
Per quanto attiene la disciplina del risarcimento conseguente al ritardo nel perfezionamento della pratica di portabilità del mutuo ipotecario, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione – decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato – la legge precisa che l’ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.