Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento dello stipendio - Classificazione dei debiti in ordinari, esattoriali ed alimentari
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Per comprendere appieno i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile dello stipendio bisogna partire innanzitutto dalla classificazione dei debiti assunti nei confronti del soggetto procedente.
Parliamo di debiti ordinari quando il creditore è una banca, un privato o una finanziaria. Siamo quindi nel novero dei prestiti concessi e non rimborsati per credito al consumo (acquisto a rate di elettrodomestici, automobili, arredi) o per credito personale non finalizzato, per cessione del quinto dello stipendio (in caso di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie o perdita del lavoro quando tali eventi non siano coperti da assicurazione). E, ancora, possiamo considerare ordinari i debiti formatisi come conseguenza di assegni scoperti, di cambiali non onorate, di parcelle professionali non saldate, di scritture private che prevedono obbligazioni in denaro a cui non si è adempiuto, di morosità per bollette relative alla fornitura di gas, luce, servizi di telefonia e di connettività ad internet.
Ci riferiamo a debiti esattoriali quando il creditore è una Pubblica Amministrazione e il soggetto procedente si identifica con Equitalia o un concessionario della riscossione che opera su mandato di un ente locale. E quindi entriamo nella fattispecie di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e ingiunzioni fiscali per il recupero degli importi riconducibili all’omesso o insufficiente versamento delle sanzioni amministrative, ed in particolare delle multe inflitte per violazione del Codice della strada, dei tributi locali (Tarsu, Ici, Tasi), del bollo auto (tassa automobilistica), delle imposte di registro, delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali.
Infine, troviamo i debiti alimentari. Si tratta di assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato e per i figli quantificati in sede giudiziale (anche nel caso di omologazione di una accordo di separazione o divorzio), e, più in generale, degli assegni periodici risultanti da provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria dovuti, in base a quando disposto dal codice civile (articolo 433 e seguenti) ai familiari (coniuge, figli, genitori, nuora, nipoti, fratelli e sorelle) che versano in uno stato di grave indigenza.
26 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic
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Commenti e domande
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un ultima cosa.. se l’azienda riceve l’atto di pignoramento da avvocato.. in data 22 gennaio con intimazione di non versare la cifra pignorata, la sentenza sarà il 26 marzo, da quando scalano la rata del pignoramento.. da gennaio o da febbraio?.. cioè i primi di aprile con lo stipendio di marzo preleveranno 2 o 3 rate?
se sa indicarmi cosi comincio a farmene una ragione
grazie
Il datore di lvoro deve iniziare gli accantonamento da subito, dalla data di notifica dell’atto di pignoramento: poi, semmai, dopo la decisione del giudice, restituisce al lavoratore dipendente e debitore esecutato, una eventuale eccedenza.
Grazie mille, pensavo fosse il 10% avevo letto che dal 2019 per redditi inferiori a 2500 la quota era scesa… forse allora non per il mio caso..
grazie moltissimo
Se il creditore procedente è Agenzia delle Entrate Riscossione (per omesso versamento tributi erariali) allora la percentuale di pignoramento è del 10% se la busta paga non eccede i 2.500 euro.
Grazie Anna, non terrà conto di altre spese quindi?.. la cessione è di 170 euro +290 vuol dire che prenderò uno stipendio di 1000 euro mal contato.. e ho un rateo mutuo di oltre 500, perchè è l’unico reddito che ho in casa, il mio compagno è disoccupato.. e tra l’altro il debito sarebbe per entrambi ma il pignoramento è arrivato in solido fra le parti
grazie
La cessione del quinto rileva in caso di pignoramenti concorrenti, per debiti di natura diversa, imponendo il codice civile che la somma del prelievo complessivo per pignoramenti e cessione del quinto non superi la metà della busta paga del debitore. La rata del doppio quinto (prestito delega), del mutuo, la disoccupazione del compagno ed il fatto che il credito azionato sia stato fruito anche del compagno non sono elementi che rilevano ai fini della determinazione della percentuale prelevata dalla busta paga, che nella fattispecie sarà del 20% (calcolando la retribuzione mensile al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, ma al lordo di quanto destinato a servire il rimborso di prestito per cessione del quinto e prestito delega)
buongiorno,
ho un debito privato spese condominiali non pagate circa 6000 euro.
Hanno inviato un pignoramento presso il datore di lavoro, ho già una cessione del quinto sullo stipendio che copre meno del 5°.. quanto possono pignorarmi? percepisco circa 1450 euro al mese..- la cessione 1280/1300
grazie
Se la busta paga è di 1450 euro (al netto di tasse e contributi e al lordo della cessione del quinto) il giudice autorizzerà un pignoramento del 20% che, alla data, corrisponde a 290 euro/mese.
Fra 5 giorni Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) dovrebbe pignorarmi lo stipendio per bollo non pagato di euro 381 circa. Il 15 prendo lo stipendio che è di circa 240 x un’ora e mezza al giorno, volevo sapere se tengono conto solo dello stipendio oppure di eventuali soldi in più che sfiga vuole me li caricano proprio questo mese sono arretrati per l’assegno familiare di 1 anno. Quindi non ci saranno solo i miei 240 di stipendio inferiore alla cifra dovuta ma questi soldi in più. Possono tirarmeli via o devono separarli dal mio stipendio? Spero di essere stata chiara.
Stia tranquilla: gli assegni familiari, anche in arretrato, non sono pignorabili costituendo una misura di sostegno al reddito. La retribuzione da lei percepita, al netto degli assegni familiari, degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali, subirà un prelievo limitato al 10% mensile, ex articolo 72 ter del DPR 602/1973, a mente del quale le somme dovute a titolo di stipendio, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro.