Pignoramento presso la residenza per debiti con equitalia
Rischio pignoramento presso la residenza del debitore per un debito di natura fiscale con equitalia
Ho un debito di natura fiscale con Equitalia: vivo in un appartamento intestato totalmente a mia moglie e pagato una parte in contanti (suoceri) e l'altra parte con un mutuo, cointestato a me ed a mia moglie, stesso conto corrente.
Domanda n°1 - Posso fare un contratto di comodato d'uso del mobilio pur essendo il marito (divisione dei beni)?
Domanda n°2 - Il conto cointestato usato per pagare le rate del muto è a rischio pignoramento? In caso affermativo cosa posso fare per rimediare ?
Rischio pignoramento presso la residenza del debitore per debiti di natura fiscale e contratto di comodato
In occasione di pignoramento presso la propria residenza, il debitore può anche esibire all'ufficiale giudiziario un contratto di comodato, registrato all'ADE in data anteriore al pignoramento, dal quale risulta che tutti i beni mobili, ivi presenti, appartengono ad un terzo.
L’ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non può comunque esimersi dal procedere al pignoramento. All'effettivo proprietario resta la possibilità di ricorrere allo strumento processuale dell'opposizione del terzo all'esecuzione.
Il conto cointestato è ovviamente pignorabile. Per evitare rischi di pignoramento, il debitore non deve figurare fra gli intestatari del conto corrente. Il debitore può essere delegato ad operare su un conto corrente intestato a terzi. La delega non comporta il rischio di pignoramento, anche se il delegato è un debitore insolvente.
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