Responsabilità del vettore aereo – L’eventuale danno non patrimoniale derivante dalla perdita del bagaglio deve essere provato
In base alla Convenzione di Montréal sul trasporto aereo internazionale, ratificata anche dalla legge nazionale, la responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio è limitata a 1.164 euro.
La domanda che ci si pone è se il limite previsto per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio valga per i soli danni materiali, o anche per quelli non patrimoniali (ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali, ad esempio). Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 14667/15.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, innanzitutto, che i danni derivanti dalla perdita del bagaglio non possano ascriversi alla fattispecie del c.d. danno da vacanza rovinata, che riguarda il diverso aspetto della responsabilità dell’organizzatore e del venditore per le obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico.
A giudizio degli ermellini, va poi osservato che la Convenzione di Montréal lascia ai singoli Stati la libertà di prevedere o meno il risarcimento del danno non patrimoniale: tocca ai singoli ordinamenti decidere se risarcire o meno, oltre al danno materiale, il danno non patrimoniale.
Per quanto concerne l’ordinamento italiano, e in particolare i princìpi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalla perdita del bagaglio, è subordinato alla dimostrazione del nesso causale tra la ritardata consegna dei bagagli ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato, ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali.
16 Luglio 2015 · Marzia Ciunfrini
Argomenti correlati: risarcimento danni, risarcimento danni - danno non patrimoniale, tutela consumatori - vacanza rovinata
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Responsabilità del vettore aereo – L’eventuale danno non patrimoniale derivante dalla perdita del bagaglio deve essere provato • Autore Marzia Ciunfrini • Articolo pubblicato il giorno 16 Luglio 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 18 Maggio 2017 • Classificato nelle categorie risarcimento danni, risarcimento danni - danno non patrimoniale, tutela consumatori - vacanza rovinata • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .