Passaggio di proprietà auto in Comune senza notaio » La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio

Passaggio di proprietà auto in Comune senza notaio » La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio

Passaggio di proprietà di un veicolo in comune senza bisogno del notaio: scopriamo la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Come noto, il Passaggio di proprietà, o trapasso, è la procedura con la quale si trascrive, nei pubblici registri, la titolarità di un veicolo trasferendola da un soggetto ad un altro.

Se sei in possesso del Certificato di Proprietà tutto è più semplice: puoi procedere con l’atto di vendita, che può essere costituito da una dichiarazione unilaterale di vendita, completa di firma autenticata del venditore, redatta proprio sul retro del Certificato di Proprietà.

Per questa operazione servono una marca da bollo da 16 euro e un documento di identità. La firma, per essere autenticata gratuitamente, può essere apposta presso un Comune o presso uno STA: uffici provinciali della ex MCTC, Studi di Consulenza abilitati e uffici provinciali dell’ACI (il PRA).

Presso il PRA è obbligatorio effettuare la contestuale trascrizione dell’atto. È inoltre possibile effettuare l’autentica presso un notaio ad un costo variabile (30/40 euro) oltre naturalmente l’imposta di bollo di 16.

Se invece non sei in possesso del Certificato di Proprietà non ti puoi recare allo STA, ma devi rivolgerti all’ufficio provinciale ACI – Pubblico registro automobilistico (PRA) per la registrazione del passaggio e alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della Carta di circolazione.

I casi sono i seguenti:

  • ci sono più di dieci acquirenti;
  • il veicolo è privo di CdP ma si possiede foglio complementare; si vuole chiedere l’annotazione dell’usufrutto; si vuole richiedere l’annotazione dell’usufrutto;
  • si vuole registrare il passaggio di proprietà con connessa variazione d’uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, si vuole registrare il passaggio di proprietà a tutela del venditore;
  • il veicolo richiede all’intestatario il possesso di un titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi (compresa l’ipotesi di noleggio senza conducente); oppure in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione (es. taxi, autocarri per trasporto in conto terzi);
  • si vogliono presentare richieste relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non è ancora stato possibile abbinare i codici tecnici ACI e DTT (es. tutti i veicoli con codice carrozzeria “ZZ” e “Z0”);
  • si vogliono presentare richieste relative a variazioni/fusioni societarie;
  • registrazione del passaggio di proprietà ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile (acquisto da proprietario non intestatario).
  • Precisiamo che esistono dei casi in cui il venditore dell’auto usata ha dei vincoli particolari e questo può complicare il passaggio di proprietà.

    Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Autenticazione passaggio di proprietà veicoli

    Che cosa è e come funziona la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'autenticazione del passaggio di proprietà dei veicoli.

    È una dichiarazione rivolta a società o enti privati (banche, assicurazioni ecc.) su stati, fatti o qualità personali, che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità.

    Il cittadino che la richiede deve presentarsi con il proprio documento d’identità presso gli uffici dell’anagrafe comunale.

    In base alla legge sulla documentazione amministrativa non è necessario autenticare documenti e istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione: è sufficiente inviare la documentazione via posta, fax o consegnarla tramite persona delegata, allegando fotocopia del proprio documento d’identità.

    Non è possibile autenticare presso il Servizio Anagrafe dichiarazioni contenenti espressioni di volontà o di impegno: l’autorità competente è il notaio.

    Costi

    • in carta libera: € 0,26 (indicare la causa di esenzione prevista dalla legge)
    • in bollo: € 16,52.

    Per chi non può raggiungeregli uffici per gravi motivi di salute, è disponibile il servizio Anagrafe a Domicilio.

    Autenticazione passaggio di proprietà veicoli e beni mobili registrati

    L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi può essere richiesta anche agli uffici comunali.

    Il venditore deve compilare la dichiarazione di vendita (riquadro T prima parte) sul retro del certificato di proprietà completandola con i dati anagrafici dell’acquirente. Occorre presentarsi agli sportelli anagrafici con il proprio documento di identità valido. La firma del venditore deve essere apposta in presenza dell'ufficiale delegato che provvederà all'autenticazione.

    Successivamente l’acquirente, cui deve essere consegnato il certificato di proprietà unitamente alla carta di circolazione del veicolo, deve presentarsi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico entro 60 giorni per la registrazione della variazione.

    Il costo è di Euro 16,52 per ciascuna autenticazione richiesta (per espressa disposizione del Ministero dell'Interno l'autentica deve essere eseguita in bollo).
    Per maggior informazioni vai alla sezione "Siti utili" (sito dell’ACI).


    Il modulo utile allo scopo è il seguente:Modello opposizione trasmissione ad Agenzia entrate dati spese sanitarie per dichiarazione precompilata

9 Dicembre 2016 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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Una risposta a “Passaggio di proprietà auto in Comune senza notaio » La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio”

  1. Si tratta, evidentemente, di una procedura che può essere seguita solo per trasferimenti di proprietà del veicolo in ambito familiare o para- familiare (amici, colleghi di lavoro, conoscenti). Infatti, il venditore non è interessato al risparmio che si può conseguire adottando tale procedura, dal momento che il costo del passaggio di proprietà è completamente a carico dell’acquirente, né il venditore lascerebbe il veicolo nella disponibilità dell’acquirente dopo l’avvenuto pagamento, senza prima prendere visione della registrazione effettuata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA): questo perchè fino all’effettiva registrazione al PRA, qualsiasi sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada verrebbe addebitata al precedente proprietario.

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