Notifica atti a mezzo servizio postale – il postino deve indicare dove ha cercato il destinatario assente
In caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità temporanea del destinatario (irreperibilità relativa) le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento. Dalla sola annotazione dell'agente postale non può ricavarsi, infatti, che siano state rispettate tutte le prescritte formalità. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 13278 28 maggio 2013.
In particolare il ricorrente lamentava che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le carenze di notifica, erano connesse, sia all'originario errore omissivo dell'ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall'aqente postale quale era il numero çivico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto.
I giudici di legittimità hanno ricordato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che laddove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.
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