Iscrizione di ipoteca esattoriale – Equitalia è tenuta alla notifica del preavviso
L’iscrizione ipotecaria esattoriale (dpr 602/1973, articolo 77) non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, in modo che può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al medesimo dpr (articolo 50, comma 2).
L'intimazione al pagamento, infatti, è obbligatoria nell'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore é tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca.
Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23037/2016.
4 Dicembre 2016 · Simone di Saintjust
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L'iscrizione ipotecaria esattoriale non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si provvederà ad iscrivere ipoteca. Il termine previsto può essere utilizzato dal debitore anche per presentare eventuali osservazioni: l'omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità. Queste le precisazioni, in tema di ...
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