Ritardi con il fisco » Corresponsione degli interessi
Il Fisco, purtroppo, usa due pesi e due misure quando si tratta di corresponsione degli interessi: quando il contribuente è in ritardo con i pagamento il tasso d'interesse è doppio, infatti, rispetto a quello in caso di rimborsi.
Il Fisco ha la mano pesante quando il debitore è in ritardo con i pagamenti, pretendendo sanzioni e interessi elevati, mentre, invece, sembra avere la mano leggera quando deve rimborsare il contribuente.
Comunque per il Fisco non è prevista nessuna sanzione e gli interessi sono più bassi rispetto a quelli dovuti dai contribuenti per tardivi pagamenti.
Inoltre, oltre alle differenti misure degli interessi, chiedere i rimborsi può causare diversi problemi.
Ciò, perché, prima di rimborsare, il Fisco prima vuole vederci chiaro ed effettuare controlli.
Così, in alcuni casi, il contribuente che ha chiesto il rimborso si è, addirittura, pentito di averlo fatto, perché, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale del rimborso, a seguito del controllo, ha pagato di più del risarcimento richiesto.
Interessi in caso di sanzioni e rimborsi per ritardati pagamenti con il Fisco
Quando è il contribuente che deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto per il ritardo è, di regola, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza, l’interesse è al 4%.
In ambito di sanzioni, invece, se è il contribuente che paga in ritardo i tributi, la sanzione varia dal 30% al 200%, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco quando esegue i rimborsi in ritardo.
Da notare, però, che negli ultimi anni, il problema dei rimborsi è stato attenuato dalla compensazione tra dare e avere dei tributi e contributi, che è stata la novità più rilevante in vigore dal 1998.
Come chiarito in diversi nostri interventi sul blog, da qualche anno tra Fisco e contribuente si compensano subito i debiti e i crediti, e il debitore paga la differenza, con eccezione dei crediti Iva che sono subordinati a limiti che ne condizionano l’impiego, in aggiunta al visto di conformità per quelli di ammontare superiore a 15.000 euro, prima richiesto per i crediti Iva. Dal 2014, invece, il visto è richiesto anche per gli altri crediti.
Comunque, nonostante la morsa fiscale degli ultimi anni, con la compensazione si sono ridotti parzialmente, i problemi legati ai rimborsi e le sanzioni ai contribuenti che pagavano un tributo, pur essendo creditori dell'erario per lo stesso o per un altro tributo.
In tema di interessi, infatti, è fissato nella misura del 3,5% annuo l'interesse dovuto per le somme versate nei termini, in caso di:
- rinuncia al’impugnazione dell'accertamento;
- accertamento con adesione;
- conciliazione giudiziale;
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