Foro competente nelle controversie fra professionista e consumatore
La giurisprudenza più recente propende a ritenere che il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile soltanto se venga dimostrata l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti. La prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come condizione necessaria per dimostrare la natura non vessatoria della clausola.
Quando non risulta l'esistenza di trattative tra consumatore e professionista, il foro del consumatore coincide necessariamente con quello della residenza del consumatore e deve intendersi quale foro esclusivo ed inderogabile.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11128/14.
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