DOMANDA
Aspetto un saldo di malattia dall’INPS superiore ai 5000 euro e, avendo debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), ho paura che mi pignorino la somma in base alle disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (PA) di cui all’articolo 48 bis del SPR 602/1973: se dovesse succedere, potrei evitarlo aderendo alla rottamazione quater per i debiti in questione? ho letto che la sola richiesta di adesione sospende tutte le azioni esecutive?
RISPOSTA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con il comunicato 68/2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile.
Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023).
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER, ex Equitalia), limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata cosiddetta Rottamazione quater (ovvero quelli affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022):
– non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
– non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
– resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973.
Da tener presente, tuttavia, che, nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (Rottamazione -quater) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.