DOMANDA
Il 26 di questo mese ho una udienza al Tribunale locale promossa da una società che ha acquisito il mio debito con una banca per un fido non potuto rientrare. Per questa udienza in luglio mi è stato consegnato da un addetto del Tribunale, presumo ufficiale giudiziario, l’atto di pignoramento presso terzi Inps datosi che sono pensionata. Leggendo l’atto ho potuto notare fra le righe (sebbene non esplicitato) che il debitore viene informato di comunicare ulteriori beni che possono essere pignorati. Premesso che ho due immobili cointestati al 50% con un parente in eredità, di scarso valore commerciale, regolarmente inseriti nel catasto dell’AeE (visibili ed eventualmente pignorabili) ho dedotto che non erano da comunicare. Non sono in possesso di ulteriori beni materiali pignorabili quali autovettura (comunque visibile al PRA), oro gioielli o quant’altro. Ora, per la mia situazione esposta, vorrei chiedere un parere per questo proposito: poiché nell’atto di pignoramento è chiaramente indicato il “pignoramento presso l’Inps del quinto pensione sino a concorrenza del debito” ho dedotto giusto il superfluo sulla comunicazione degli immobili? Sono obbligata a presenziare all’udienza? Ringrazio
RISPOSTA
Ha dedotto perfettamente: gli immobili in proprietà o in comproprietà sono perfettamente visurabili e se il debitore possiede beni mobili non registrati detenuti da terzi, difficilmente ne riferirà all’ufficiale giudiziario. Insomma la classica formula di rito. Se vuole, potrà anche non presenziare all’udienza.