DOMANDA
Alcuni anni addietro avevo chiesto alcuni finanziamenti, a note finanziarie, nonché un fido in banca: tutto procedeva normalmente con regolare rimborso e risultato sempre affidabile per eventuali altri finanziamenti tipo quelli proposti nei magazzini elettrodomestici, ma successivamente si sono verificate alcune situazioni che non mi hanno più permesso di onorare la restituzione; pertanto venne attivata dalle finanziare e dalla banca, tramite Tribunale, la procedura per il recupero dei restanti importi mediante pignoramento presso terzi Inps, essendo pensionato e l’attuale situazione mi vede con una trattenuta forzata sulla pensione per una finanziaria e le altre due accodate.
Il quesito che ora vorrei porre è questo: sebbene possessore di alcuni immobili fuori Regione dall’attuale residenza e Regione, non sono mai stati “aggrediti” con il fine del recupero dei finanziamenti.
Ora, nell’esigenza di dover necessariamente acquistare un immobile abitativo per la mia famiglia (coniuge e due figli maggiorenni cui uno ancora nel mio nucleo e l’altro nel solo Stato di Famiglia) in quanto conseguente l’alluvione di maggio 2023 ho dovuto lasciare l’immobile che detenevo da oltre venti anni e trovare appoggio presso una parente per breve tempo. L’acquisto dell’immobile, modesto ma soddisfacente, dovrebbe avvenire in unica soluzione mediante la vendita degli immobili suddetti (un terreno agricolo e due fabbricati ex agricoli) e con l’importo che verrà riscosso, a mio titolo poiché di provenienza di donazione, l’acquisto dell’immobile intestandolo a tutti i componenti della mia famiglia per avere una sicurezza verso i due figli. La problematica è però rivolta verso le finanziarie se, con i pignoramenti presso terzi in corso, possano rivalersi sull’importo riscosso o verso l’immobile acquistato?
Ringrazio per la risposta.
RISPOSTA
Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 619/2017 ribadendo la validità della precedente sentenza 23847/2008 in base alla quale il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti nello stesso momento, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’articolo 39 del codice di procedura civile – la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi ed il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice – ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex articolo 493 del codice di procedura civile, senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’articolo 92 del medesimo codice, può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.
In altre parole, è facoltà del creditore agire con più pignoramenti nello stesso momento, in forza del medesimo titolo esecutivo: il creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di una persona ed attivato un pignoramento mobiliare o immobiliare, potrebbe contemporaneamente aggredire anche il conto corrente del debitore, lo stipendio, la pensione; è lecito, cioè, il cumulo delle procedure esecutive, anche e solo per accelerare i tempi di rimborso del credito azionato.
Naturalmente, qualora venga avviato il contemporaneo pignoramento di più beni immobili quando invece il credito ben potrebbe essere soddisfatto con una sola procedura esecutiva e negli stessi tempi, è facoltà del debitore opporsi, come chiarito dalla sentenza 26204/1995, e chiedere la riduzione del pignoramento ai sensi dell’articolo 496 del codice di procedura civile.
Concludendo: nonostante il pignoramento della pensione in esecuzione e gli altri due pignoramenti della pensione accodati, qualcuno dei tre creditori (in particolare i due procedenti per i quali la trattenuta è stata differita nel tempo), potrebbe sicuramente pignorare il conto corrente gravido del ricavato dalla vendita delle proprietà finora non aggredite o l’immobile appena acquistato dal debitore inadempiente.