Tfr liquidato dall’inps alla mia collega e a me no – Ma abbiamo presentato gli stessi documenti


Recupero del TFR

In data 07/02/2019 ho ricevuto comunicazione Inps relativa alla mia pratica domando al fondo di garanzia presentata il 24/07/2018. Inps scrive: La domanda di TFR Fondo garanzia è stata respinta per intervenuta prescrizione. Sono trascorsi più di 5 anni dall’ultimo atto interruttivo (21.07.2012) e la domanda di ammissione al passivo (11.12.2017). E’ possibile presentare domanda di riesame allegando eventuali ulteriori atti interruttivi della prescrizione intervenuti fra il 21.07.2012 e il 11.12.2017.

Purtroppo non capisco perché mi richiedono questo atto quando la mia ex collega è stata liquidata con gli stessi documenti che ho presentato io. Le nostre pratiche sono uguali identiche ogni step è stato fatto insieme. I documenti sono gli stessi e riportano le stesse date, stesso avvocato, stesso curatore fallimentare, stesso tutto. Mi aiuti a capire perchè da me vogliono questo atto. La collega invece è stata liquidata subito: più di 15.000 euro senza che le chiedesse nulla in piu!

La mia collega ha presentato la sua domanda online ad aprile 2018 incompleta di un documento. A luglio 2018 ha integrato il documento mancante e cosi dopo 5 giorni e stata liquidata. Io ho inoltrato la mia domanda online completa il 24/07/2018 unica differenza sono le date di presentazione delle ns. domande all’Inps.

Abbiamo verificato e la signora (impiegata inps di Olbia) che ha seguito entrambi le pratiche è la stessa. Ho paura a chiedere chiarimenti all’Inps non vorrei che la mia collega debba restituire i soldi. Ho disperato bisogno di un vs consiglio. Chiedo all’inps o sto zitta e recupero quest atto?

Inoltre il mio avvocato mi ha comunicato che questo atto non sarà facile recuperarlo dal TRIBUNALE! Ho un grosso punto di domanda riguardo l’esistenza di questo atto!

Quando il debitore paga al creditore l’importo del debito e successivamente si accorge che il credito era prescritto, non può richiederne la restituzione: infatti, la circostanza che un credito sia prescritto non significa che il credito non sia legittimo, ma solo che la legge, allo scopo di stabilire un certo grado certezza nei rapporti fra creditore e debitore e per evitare che il debitore resti indefinitamente soggetto ad una incombente azione di riscossione forzata promossa dal creditore, fissa dei termini temporali oltre i quali il creditore non può più esigere il dovuto. Ma, se il debitore paga spontaneamente, senza coercizione legale o fisica, il creditore non potrà essere chiamato a restituire quanto ricevuto a saldo di un credito certo e liquido, anche se non esigibile perchè prescritto.

Quanto sopra, sostituendo la figura del debitore con quella dell’INPS o della curatela fallimentare dell’azienda presso la quale ha prestato servizio, e surrogando il creditore con la sua collega, dovrebbe servire a farle comprendere che il TFR corrisposto alla sua collega non potrà più tornare indietro, anche se lei chiedesse all’impiegata INPS di Olbia, che ha istruito le due pratiche, il perchè della differenza di trattamento.

Peraltro, non c’è nemmeno, in prima battuta, bisogno di coinvolgere la collega: sarebbe sufficiente asserire che le risulta che un caso simile al suo sia stato liquidato senza ulteriore richiesta di ulteriori atti interruttivi della prescrizione intervenuti fra il 21.07.2012 e il 11.12.2017.

Di più non possiamo seriamente aggiungere, non avendo letto le carte e senza nemmeno che lei abbia inteso almeno riferire le motivazioni addotte (o ipotizzate) dall’avvocato che la segue.

9 Febbraio 2019 · Patrizio Oliva

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