Separazione dei beni successiva al matrimonio


Sono esclusi dalla comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o deteneva diritto reale di godimento

Vorrei chiedere un chiarimento per quanto riguarda la separazione dei beni effettuata successivamente al matrimonio; avendo già due pignoramenti di 1/5 sulla pensione con due finanziarie, e delle pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni di circa 5.000 euro e pendenze erariali su degli immobili a me soli intestati, per un altri 3/4 mila euro, nell’evenienza che il coniuge entri in possesso della propria eredità (in liquidità) e versata nel proprio libretto postale possono questi Enti prelevare anche dal coniuge in comunione di beni? Datosi che allo stato attuale, oltre alle notifiche, non sono stati ancora emessi provvedimenti avrei intenzione di fare una separazione dei beni. Nessun bene da dividere con il coniuge poiché coabitazione in affitto.

L’articolo 179 del Codice Civile stabilisce che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno(5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Quindi, il problema non si pone.

In ogni caso, va precisato che, comunque, la separazione dei beni effettuata oggi, non sarebbe stata opponibile ai creditori in azioni esecutive conseguenti a prestiti e finanziamenti non rimborsati contratti in data antecedente alla modifica del regime patrimoniale della famiglia.

17 Ottobre 2022 · Marzia Ciunfrini

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