Obblighi dei coniugi debitori in regime patrimoniale di separazione e dicomunione dei beni

Per il creditore insoddisfatto, la modifica del regime patrimoniale coniugale è assolutamente inefficace se intervenuta dopo la concessione del prestito


DOMANDA

Mio marito ha dei debiti con diverse banche, aveva un’attività nel settore alimentari, ora disoccupato e nulla tenente, io per i finanziamenti non ho fatto da garante e non ho firmato niente, in quel momento eravamo in comunione dei beni.

Tempo fa finalmente abbiamo fatto separazione dei beni, dopo la separazione dei beni ho trovato un lavoro in regola con la busta paga.

Ho paura di recupero crediti, ma un mio conoscente mi dice; non devo avere paura dei recupero crediti perché non sono coniuge debitore e il mio stipendio dopo la separazione dei beni non fa parte del comunione dei beni del passato (momento che ha fatto debito).
Posso stare tranquilla? o no?

RISPOSTA

In generale, per il creditore insoddisfatto, la modifica del regime patrimoniale coniugale da comunione a separazione dei beni, è assolutamente inefficace se tale modifica è intervenuta dopo la concessione del prestito rimasto impagato. Tuttavia, poiché lo stipendio è stato acquisito dal coniuge non debitore dopo la concessione del prestito e comunque non sarebbe stato un reddito facente parte della comunione dei beni al momento della concessione del prestito non rimborsato, esso (lo stipendio) dovrebbe risultare non aggredibile dal creditore insoddisfatto.

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8 Aprile 2024