Segnalazione censita nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – Nulla, invece, risulta nella Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF)


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Sul mio conto in CR risultano due SOFFERENZE: una relativa ad un prestito con una banca: l’altra relativa ad un leasing inizialmente stipulato con la NEOS, ed ora presente in CR come MEDIOCREDITO ITALIANO.

Sul CRIF invece, nulla risulta.

Poiché mi accingo a chiudere le due posizioni mediante accordo trasattivo a saldo e stralcio, rischio che la segnalazione “di chiusura” venga inviata anche al CRIF?

Per quale motivo nulla risulta sul CRIF?

Per comprendere il motivo per cui una sofferenza segnalata nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia potrebbe non risultare censita nella Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF), bisogna innanzitutto analizzare le principali differenze esistenti fra le tipologie di cattivi pagatori segnalati in CRIF e cattivi pagatori registrati in Centrale Rischi (CR).

La CRIF è un circuito di informazioni sulle esposizioni finanziarie gestito da una società privata (EURISC): la segnalazione in CRIF non è obbligatoria e l’archivio contiene solo dati volontariamente comunicati da banche e finanziarie aderenti che, in cambio, fruiscono di un servizio finalizzato a minimizzare i rischi di inadempimento nell’attività di erogazione del credito.

La CR o Centrale dei Rischi di Bankitalia è, invece, un organismo costituito presso la Banca d’Italia dal Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Ha come scopo principale quello di fornire una informazione globale dei crediti concessi dall’intero sistema creditizio a una determinata impresa, persona o ente.

La CR censisce le posizione superiori a 30 mila euro. I crediti in sofferenza, sono però comunicati qualunque sia il loro importo. La comunicazione dei dati alla CR da parte delle banche e delle finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia è obbligatoria.

Quindi, una volta che la banca (o la finanziaria) valuta in sofferenza la complessiva situazione economico patrimoniale del debitore, è obbligata, per legge, a segnalare in CR tutte le posizioni debitorie detenute con il soggetto. Il creditore potrebbe, tuttavia, non fruire, per scelta, dei servizi di riduzione del rischio di credito erogati da CRIF.

Piuttosto, in relazione alla sofferenza del contratto di leasing sarebbe utile effettuare una visura nella Banca Dati Centrale Rischi del Leasing (BDCR) di Assilea che fornisce, agli aderenti, un servizio finalizzato a fornire le informazioni necessarie per una migliore valutazione del rischio di credito.

7 Maggio 2019 · Ornella De Bellis

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