Incentivo all’esodo e pensionamento fra un anno – Cosa succede al pignoramento e alla cessione volontaria del quinto che attualmente insistono sullo stipendio?


Cessione del quinto, pignoramento stipendio

Sono una bancaria cui è stato concesso incentivo esodo per licenziamento e tra meno d’un anno farò domanda pensione: su busta paga grava trattenuta per pignoramento e cessione volontaria del quinto. Dato che conserverò attuale cc per accredito incentivo vedrò sparire lo stesso totalmente? Oppure finanziaria/pignorante cominceranno loro sporco lavoro quando sarò pensionata?

Per quanto riguarda il pignoramento, l’articolo 545 del codice di procedura civile non lascia spazio ad equivoci laddove dispone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Dall’importo fissato come incentivo all’esodo, pertanto, dovrà essere prelevato un 20% da destinare al creditore procedente fino a soddisfazione del credito azionato: analogo discorso vale per il Trattamento di Fine Rapporto spettante al lavoratore.

Per quanto attiene, invece, la cessione volontaria del quinto dello stipendio attualmente in corso, l’articolo 43 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) del DPR 180/1950 stabilisce che qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una tantum, a titolo di indennità (come è l’incentivo all’esodo o il TFR per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro senza entrare in quiescenza) tale somma e’ ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.

Se l’indennità di fine rapporto e l’incentivo all’esodo non riusciranno a soddisfare integralmente il creditore che ha azionato il pignoramento dello stipendio, il prelievo potrà essere esteso al rateo di pensione attraverso un successivo pignoramento della pensione presso INPS, tuttavia limitato al quinto della parte che eccede il minimo vitale.

Se l’indennità di fine rapporto e l’incentivo all’esodo non riusciranno a soddisfare integralmente il creditore che ha erogato il prestito dietro cessione del quinto, allora, sempre in base all’articolo 43 del DPR 180/1950, l’efficacia della cessione si estenderà di diritto sulla pensione, limitatamente, tuttavia, al 20% dell’importo (al netto degli oneri fiscali) del rateo pensionistico percepito dal debitore.

11 Giugno 2019 · Tullio Solinas

Come già riferito ho cessione quinto, delega, pignoramento gravanti su stipendio. Il datore di lavoro mi erogherà tfr, stipendi mancanti al pensionamento (fra due anni e mezzo sarò in pensione con quota cento) una somma variabile chiamata incentivo, ed i contributi per continuare appunto i versamenti per due anni e mezzo. riguardo appunto i contributi per la pensione potrebbero anch’essi venir requisiti? Potrebbe accadere che le finanziarie si muovano con tempistica tale da permettermi di far sparire le somme dal cc/ nel frattempo?

Sicuramente potrà far sparire l’intero importo che venisse accreditato via bonifico dal suo datore di lavoro, anche trasferendolo alle isole Cayman: il problema è che il datore di lavoro dovrà soddisfare il creditore cessionario fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione del quinto, utilizzando il TFR (per legge), ed i creditori ancora insoddisfatti dai pignoramenti in corso, consegnando loro (sempre per legge) il 20% di tutte le somme che egli (il datore di lavoro) deve al lavoratore esodato debitore al momento della conclusione del rapporto. Insomma, la purga viene somministrata alla fonte, e non dopo che i soldi sono transitati sulla carta N26 detenuta del dipendente esodato debitore.

Peraltro, che l’incentivo all’esodo sia destinato presumibilmente al pagamento di futuri contributi per ottenere la pensione è un mero accordo fra due soggetti privati ed il denaro è, per sua natura, un bene fungibile, nel senso che nessuno potrebbe vietarle di spenderlo in donne (o gigolò), gioco e champagne …

15 Giugno 2019 · Stefano Iambrenghi

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