Ho chiesto RdC senza inserire mio figlio in DSU e mi è stato revocato ed, ovviamente, il nucleo familiare percettore era formato esclusivamente da me (mio marito defunto): mio figlio, esterno al nucleo dichiarato, e inconsapevole della mia domanda RdC, dovrà rispondere del mio debito?
Evidentemente dal momento che suo figlio è percettore di reddito IRPEF, omettere l’appartenenza del figlio al nucleo familiare richiedente RdC, rende la Dichiarazione Sostitutiva Unica mendace e l’eventuale ottenimento del beneficio Reddito di Cittadinanza un indebito.
L’articolo 7, comma 1 e 2, del decreto legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, ovvero la legge che istituisce e regola il reddito di cittadinanza, sanziona penalmente la condotta di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, nonché l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute o rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di legge.
Abbiamo già ripetuto che secondo l’INPS, la solidarietà dell’indebito, è teoricamente correlata al nucleo familiare che avrebbe beneficiato del Reddito di Cittadinanza e che, a nostro sommesso parere, la solidarietà rispetto all’indebito non può essere estesa ai componenti il nucleo familiare beneficiari del reddito di cittadinanza, men che meno a coloro che sono stati esclusi dal nucleo familiare beneficiari.
Non riteniamo, che l’INPS possa escutere il debito come solidale (quindi rivolgendosi a tutti i componenti del nucleo familiare, inclusi ed esclusi), dal momento che un qualsiasi componente del nucleo familiare (sia esso incluso od escluso dalla DSU) è, fino a prova contraria, un soggetto inconsapevole ed assolutamente passivo rispetto alle dichiarazioni mendaci rese dal richiedente RdC il quale, peraltro, si è assunto la completa responsabilità penale e civile qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), da egli stesso sottoscritta, fosse inficiata da informazioni mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000).
Insomma, riteniamo che la responsabilità di terzi nel mettere in atto l’illecito, possa essere esclusa: ma sulla questione saranno, come sempre, la magistratura ed il Parlamento a dirimere la questione.
22 Novembre 2022 · Roberto Petrella
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