Decreto ingiuntivo ottenuto a favore del creditore cedente – Può essere utilizzato dal creditore cessionario per escutere il debitore ceduto?


Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Vorrei sapere se un titolo di finanziamento viene ceduto a più recuperi credito nel tempo creando una filiera, se uno di questi ha fatto ingiunzione di pagamento passa direttamente al nuovo recupero crediti o deve rifare la procedura?

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Così recita l’articolo 1263 del codice civile. Inoltre, risponde al quesito posto, seppur indirettamente, interpretando il dispositivo codicistico appena citato, anche la sentenza della Corte di cassazione 3998/2006, secondo la quale, in tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell’articolo 1263 del codice civile, per cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori» deve essere intesa nel senso che il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa (il creditore cedente ndr), non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca la condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando dette spese al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute, atteso che le pronunce relative alle spese del giudizio producono i loro effetti solo nei confronti delle parti processuali.

Pertanto, pur escludendo il diritto al rimborso delle spese di procedura giudiziale, spese che restano di competenza del cedente che ha avviato azione esecutiva, il cessionario può utilizzare quel titolo esecutivo ottenuto dal cedente per la riscossione coattiva del credito vantato nei confronti del debitore ceduto.

28 Giugno 2019 · Marzia Ciunfrini

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