Problema Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro

Fondo garanzia TFR, recupero del TFR


DOMANDA

Dopo aver presentato la domanda ad inizio Dicembre, giorno 13 febbraio hanno rigettato la mia domanda per riavere il tfr e crediti diversi, con la seguente risposta “Riceverà entro breve termine il provvedimento di reiezione per la domanda di TFR emesso il 18.02.2020″. Ad ogni modo quello che si evince in procedura è che la domanda non è stata accolta in quanto non ci sono somme ammesse allo stato passivo a titolo di TFR”.

Ho inserito la pratica tramite patronato, tutto correttamente, il giudice ha ammesso al passivo me e altri creditori (fornitori dell’azienda), ma come può essere? Stiamo scherzando? Se ci sono tutti i documenti che razza di risposta sarebbe?

RISPOSTA

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS è subordinato alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore.

In particolare, la legge 297/1982, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).
Sono queste le indicazioni, in tema di fallimento del datore di lavoro e pagamento del TFR attraverso il ricorso al fondo di garanzia INPS, dettate dai giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 9670/2019.

Pertanto non resta che attendere il provvedimento di reiezione per capire le ragioni del diniego e presentare, nel caso, ricorso giudiziale.

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19 Febbraio 2020