Prescrizione degli interessi moratori dovuti per il mancato o insufficiente pagamento di imposte erariali

Gli oneri accessori del debito esattoriale si prescrivono in 5 anni - E' decennale la prescrizione del diritto di esigere la quota capitale


DOMANDA

Vi scrivo per avere un’informazione in merito alla prescrizione degli interessi e sanzioni: ho una cartella notificata nel 2009 (mancati pagamento iva) ed atto interruttivo al 2016: la quota capitale non è prescritta ma interessi e sanzioni si.

Nella cartella ci sono circa 4k€ di interessi di mora che aumentano ogni anno. Come si calcola la prescrizione di tali interessi?

RISPOSTA

Come già ampiamente esposto in questa discussione una recente ordinanza della Corte di cassazione ha ribadito che gli oneri accessori (interessi e sanzioni) di una cartella esattoriale si prescrivono in un quinquennio decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale, mentre per il capitale dell’imposta dovuta e non versata, la prescrizione è decennale, così come peraltro stabilito dall’articolo 20 del decreto legislativo 472/1997.

Tuttavia, l’intervenuta prescrizione degli interessi moratori avrebbe dovuto essere eccepita, con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale – CTP) entro 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto interruttivo trasmesso al debitore nel 2016.

In assenza di un ricorso giudiziale e di una sentenza favorevole non opposta dalla Pubblica Amministrazione, il debito esattoriale resta quello notificato con la cartella di pagamento nel 2009.

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21 Febbraio 2024