Prelazione agraria e vendita di un terreno agricolo

Il diritto di prelazione agraria è riconosciuto al proprietario confinante che sia anche coltivatore diretto (articolo 7 della legge 817/1971)


DOMANDA

Sono venuto a conoscenza che mio padre, deceduto, era possessore di un terreno cui ignoravo l’esistenza e di conseguenza ho provveduto a presentare la successione e ora è regolarmente a me intestato: il terreno è più che altro una striscia longitudinale confinante con altri due fondi che in precedenza erano di mio padre ma che poi furono venduti. Tutti i terreni sono a destinazione agricola. Un confinante con la restante striscia di terreno si è offerto di acquistarla, ed ho accettato. Però quando eravamo in procinto di concretizzare la compravendita ho visto scritto nell’atto notarile che il sottoscritto dichiarava che detto terreno non conserva prelazione agricola. Mi sono insospettito e ho voluto approfondire la situazione: difatti i confinanti sono coltivatori diretti. Quindi, alla base di tutto questo, prima di effettuare il rogito deve essere presentata la rinuncia dei confinanti con la striscia di terreno, oppure posso procedere regolarmente? Grazie

RISPOSTA

Il diritto di prelazione agraria è riconosciuto al proprietario confinante che sia anche coltivatore diretto (articolo 7 della legge 817/1971): il venditore del fondo deve notificare con lettera raccomandata A/R, al coltivatore diretto del fondo confinante, la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.

Inoltre, sul fondo offerto in vendita non deve essere insediato un affittuario coltivatore diretto.

Qualora il proprietario non provveda a tale notifica o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal preliminare di compravendita, l’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo da ogni altro successivo avente causa o dall’acquirente stesso se questi non è titolare del diritto di prelazione agraria.

Se, come nella fattispecie, sono presenti più confinanti coltivatori diretti, è auspicabile che uno di essi rinunci esplicitamente ad esercitare il diritto di prelazione. Infatti, in assenza di rinuncia esplicita, come abbiamo accennato, l’acquirente confinante coltivatore diretto non potrebbe vendere a terzi il fondo acquisito in quanto il terzo acquirente rischierebbe il riscatto ad opera del confinante coltivatore diretto non rinunciatario.

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14 Dicembre 2023