Pignoramento da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) presso terzi e opposizione

La formula utilizzata dal creditore è illegittima quando il debitore è un lavoratore dipendente


DOMANDA

Ho ricevuto un atto di pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione per circa 170 mila euro, notificato tramite PEC al mio datore di lavoro.

Il titolare della mia azienda vuole corrispondere l’intero TFR all’Agenzia, come da atto di pignoramento, secondo il quale il terzo è tenuto a versare tutti i crediti maturati dal debitore entro 60 giorni dalla notifica del presente<, a meno che non riceva un ulteriore atto nel quale si evinca che non sia tenuto a farlo. Tra l'altro, ho anche provveduto a inoltrare opposizione a Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) tramite un avvocato di mia fiducia. Può questa opposizione "congelare" momentaneamente l'atto di pignoramento fino a sentenza (sia TFR che decimo dello stipendio)? Come posso convincere il datore di lavoro a non effettuare il pagamento dell'intero mio TFR, dato che egli vuole ricevere un atto ufficiale che lo sollevi da quest'obbligo?

RISPOSTA

Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, subentrata ad Equitalia), per la comunicazione al terzo, debitore del debitore, ha utilizzato una formula che è illegittima quando il debitore è un lavoratore dipendente e quando il terzo è il datore di lavoro del debitore.

L’esecuzione promossa dal debitore esecutato avrà successo pieno; infatti, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, compreso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), possono essere pignorate nella misura massima di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Lo stabilisce l’articolo 545 del codice di procedura civile. Per inciso, il datore di lavoro sarà obbligato a corrispondere ad Equitalia il 20% del TFR spettante al debitore, solo nel momento in cui il rapporto di lavoro sarà concluso (licenziamento, dimissioni volontarie, pensionamento). Naturalmente se, a qual momento, esisterà ancora un debito residuo.

Per ora, il datore di lavoro dovrà versare ad Equitalia, ogni mese, un decimo dello stipendio netto (per importi fino a 2500 euro), un settimo se la retribuzione è compresa fra 2500 e fino a 5000 euro, un quinto se lo stipendio supera i cinquemila euro.

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23 Febbraio 2022