Pignoramento della prepagata Postepay dove viene accreditata la pensione di invalidità

Il responsabile dell'Ufficio postale è tenuto a versare, al debitore pignorato, l'importo equivalente a tre volte la misura massima dell'assegno sociale


DOMANDA

In riferimento alla mia precedente domanda, volevo chiedere se per i successivi accrediti sulla carta Postepay al pignoramento il direttore delle poste potrebbe negarmi la pensione (si tratta di pensione di invalidità civile totale e indennità di accompagnamento). In questo caso come devo comportami. Si può fare un ricorso d’urgenza? Si tratta della mia unica fonte di reddito e sono malato di Parkinson ormai da 30 anni, non ho possibilità alcuna di vivere con altro.

Purtroppo ho provato ad aprire carte conto con IBAN ma le banche non mi accettano in quanto cattivo pagatore e aprire ai servizi online non è sicuro perché se arrivasse altro pignoramento non saprei a chi chiedere il pagamento della pensione. Grazie per la risposta

RISPOSTA

La normativa vigente (articolo 545 del codice di procedura civile) stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Ora, è evidente che il funzionario responsabile dell’Ufficio di Poste Italiane non potrà assumersi la responsabilità di consegnare al pensionato debitore, l’intero ammontare dell’assegno di invalidità e dell’indennità di accompagnamento poichè egli non è tenuto a sapere che tali importi sono integralmente impignorabili, tuttavia, almeno il triplo dell’assegno sociale potrà essere prelevato dal funzionario responsabile di Poste Italiane, e su richiesta, consegnato al pensionato debitore. Sarà sempre possibile, qualora il responsabile dell’ufficio postale frapponesse ostacoli all’applicazione della normativa vigente, presentare un ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente.

I successivi accrediti (così come il residuo dell’ultimo rateo di pensione accreditato prima della notifica del pignoramento) non saranno toccati dal giudice dell’assegnazione, che la legge dovrebbe conoscerla molto bene: l’unico problema è che di questi importi il pensionato debitore non potrà disporne fino alla pronuncia di assegnazione giudiziale al creditore procedente di quanto pignorato sulla carta Postepay, pronuncia che potrebbe essere differita nel tempo: per questo motivo si consiglia sempre di comunicare all’INPS nuove coordinate IBAN di accredito. E’ comprensibile il timore esternato dal pensionato debitore, nel caso di un ulteriore pignoramento di una carta prepagata acquisibile sul web da istituti di credito che non dispongono di sportelli fisici, ma si tratterebbe di utilizzare la nuova carta solo per accelerare la possibilità di prelevare la pensione di invalidità civile accreditata da INPS, poi il debitore potrà ritornare ad utilizzare la propria Postepay.

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28 Maggio 2024