DOMANDA
In merito alla risposta ricevuta al quesito da me posto, vorrei chiedere: se il buono fruttifero intestato al minore viene fatto dalla madre casalinga (in separazione dei beni con il marito libero professionista), in contanti, è comunque pignorabile in caso di debito del libero professionista? E la revocatoria agisce?
RISPOSTA
Il minore degli anni diciotto è un incapace legale, anche se di fatto è dotato della capacità di discernimento che lo rende capace di intendere e di volere. L’incapacità di agire è disposta al fine di proteggere il minore contro il rischio che gli atti negoziali da lui compiuti, in assenza della necessaria maturità e dell’attitudine a curarli, passano arrecare pregiudizio ai suoi interessi.
La norma si riferisce esclusivamente ai contratti e più in generale agli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Prima del compimento del diciottesimo anno il minore, legalmente incapace d’agire, è sottoposto alla potestà dei genitori che sono i suoi legali rappresentanti.
Ciò significa che i genitori:
– lo rappresentano congiuntamente in tutti gli atti relativi alla sua sfera giuridica,
ne amministrano i beni (art. 320 Codice Civile, CC) e
– rispondono civilmente (e mai penalmente, dato che la responsabilità penale è personale) per gli atti illeciti compiuti dal minore nei confronti dei terzi (art. 2047, 1° comma del codice civile).
– i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, che tendono alla conservazione del patrimonio (raccolta dei frutti, riscossione dei crediti), mentre per quelli di straordinaria amministrazione, che determinano un aumento o una riduzione del patrimonio, occorre la rappresentanza congiunta e per alcuni di essi, indicati in modo non tassativo nell’art. 320 del Codice Civile, anche l’autorizzazione del giudice tutelare (ad esempio per una transazione in campo di risarcimento del danno). Se la potestà spetta ad uno solo dei genitori, la rappresentanza compete esclusivamente a lui.
Se il pagamento dei titoli intestati al figlio è avvenuto in contanti, non sarà possibile risalire a chi abbia effettuato il pagamento, se padre libero professionista o la madre casalinga.
Se la madre è casalinga è presumibile che il denaro impegnato sia stato originato dal reddito percepito dal padre, almeno che la madre non sia in grado di dimostrare, in modo tracciabile, che abbia ricevuto bonifici da terzi o eredità.
La revocatoria può aversi sono in presenza di un atto notarile di donazione e, coma abbiamo cercato di spiegare nel precedente intervento, ai sensi dell’articolo 2929 bis del codice civile, li creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore inadempiente, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (ovvero la revocatoria giudiziale dell’atto di donazione, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
Ma qui non stiamo parlando di donazione formulata con atto notarile, nè di donazione di modico valore, fra terzi. Stiamo parlando di donazione di valore rilevante ad un figlio minore, che è nulla nulla perché non suggellata da atto notarile, e facilmente imputabile al reddito percepito o al patrimonio detenuto dal genitore percettore di reddito (non alla madre casalinga).
Per concludere, se non soddisfatto in altro modo, il creditore procedente nei confronti del genitore libero professionista, potrà chiedere al giudice la liquidazione coattiva dei titoli intestati al figlio minore del debitore e l’assegnazione del ricavato.