DOMANDA
Ho un regolare contratto di locazione di un appartamento stipulato con un locatore, un’anziana signora, diversi anni addietro, poi deceduta. Finché era in vita tutto si è svolto regolarmente compreso, nello specifico, il pagamento della metà quota a me spettante del del 2% annuale della registrazione contratto, cui versavo direttamente con il canone affitto del mese di riferimento.
Con il suo decesso sono subentrati gli eredi ossia i titolari dell’immobile. Il contratto è proseguito regolarmente compreso il prosieguo da parte mia del versamento quota annuale registrazione contratto. In seguito, però, mi è pervenuto dall’AdE una contestazione per omesso pagamento dell’intero importo registrazione contratto, riguardante tre annualità. Ho comunicato per scritto ai nuovi proprietari il mio regolare versamento della metà allegando sia la contestazione che le ricevute dei bonifici cui erano specificate anche le quote ma non ho ricevuto nessuna risposta. Poiché l’AdE ha espressamente affermato che il pagamento di questo tipo di omissione è: “o l’uno o l’altro” ossia qualcuno dovrà pagarle, per l’annualità del corrente 2022 ho omesso di versarla. Ora ho un dubbio: l’omesso versamento della quota a me spettante della registrazione contratto, può in qualche modo influire sul contratto di locazione ossia far risultare una irregolarità contrattuale ed agire in proposito da parte dei locatori?
RISPOSTA
Chi concede in affitto un immobile è obbligato a registrarlo entro il termine di 30 giorni dalla stipula: tuttavia, il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto di locazione: per i fabbricati ad uso abitativo, l’importo dovuto è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità di durata del contratto.
L’obbligazione relativa al pagamento dell’imposta di registrazione del contratto di locazione è in solido fra locatore e conduttore: ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, una obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
I debitori obbligati all’adempimento solidale si dicono debitori solidali.
Il mancato accordo sulla modalità di ripartizione delle spese relative alla registrazione del contratto attiene alla sfera dei rapporti interpersonali fra locatore e conduttore, qualora la ripartizione non risultasse formalmente e rigidamente disciplinata nel contratto sottoscritto fra le parti: in questo caso, infatti, qualora Agenzia delle Entrate dovesse decidere di escutere l’intera imposta evasa di registro rivolgendosi al locatore, quest’ultimo non potrebbe eccepire un eventuale mancato accordo sulla ripartizione dell’importo versato, classificando l’inquilino come moroso.