Nucleo familiare ai fini ISEE – figlio residente altrove ma presente nel nucleo familiare della madre


Un figlio non convivente con la propria madre, può entrare a far parte del nucleo familiare ISEE della genitrice se ha età inferiore a 26 anni

Mio figlio è già residente altrove, ma per la legge sul nucleo ai fini ISEE dovrebbe in teoria risultare nel mio ISEE. Volevo sapere come poter risolvere questa situazione, dal momento che non abbiamo rapporti affettivi ed economici: e sapevo si potesse chiedere una sorta di estraneità genitore figlio per fare ISEE da sola

Va innanzitutto chiarito a chi ci segue, che un figlio non convivente con la propria madre, può entrare a far parte del nucleo familiare della genitrice se ha età inferiore a 26 anni, non è coniugato, non ha figli, e non è percettore di reddito superiore a soglie fissate dalla normativa vigente in tema di figli a carico (TUIR).

Premesso che la procedura esposta a seguire è normata solo per l’ISEE minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e del DPCM 159/2013), al fine di attestare l’assenza di rapporti economici ed affettivi fra padre e figlio minore affidato alla madre, può tentare di presentare ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del figlio maggiorenne, non convivente, in termini di rapporti economici ed affettivi con la madre. Occorre, di solito, per avviare la pratica riguardante i figli minor, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

Qualora l’ufficio preposto accettasse di espletare l’istruttoria, a esito dell’indagine condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore potrà certificare l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti economici ed affettivi, fra madre e figlio maggiorenne non convivente.

A questo punto la DSU ISEE della genitrice potrà tener conto esclusivamente del reddito e del patrimonio propri, escludendo dal nucleo familiare il figlio maggiorenne residente altrove.

Attenzione: verificare innanzitutto, nei limiti del possibile, se la presenza del figlio maggiorenne nel nucleo familiare della madre non possa comunque rispettare i requisiti previsti per l’accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC) e se il figlio maggiorenne non convivente con la madre risulti già percettore del reddito di cittadinanza.

29 Ottobre 2022 · Carla Benvenuto

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