Il notaio non espleta funzioni ispettive o di ricerca dei beni ereditari: egli raccoglie informazioni circa la consistenza dei beni che formano l’eredità, servendosi direttamente del testamento e delle dichiarazioni rese da tutti i chiamati, specie quelle rese da coloro che, che al momento del decesso de de cuius, detenevano beni di proprietà di quest’ultimo.
Il notaio si limita semplicemente ad ammonire i dichiaranti circa le conseguenze penali e civili che potrebbero derivare da eventuali dichiarazioni mendaci e/o emissive a lui rese dagli intervistati (in particolare dagli eredi che intendono avvalersi del beneficio di inventario), redige quindi l’inventario, avvalendosi anche delle competenze, se necessarie, di uno stimatore.
L’inventario dei beni lasciati dal de cuius e la loro assegnazione in sede di divisione ereditaria servirà agli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario per tenere separato il patrimonio personale da quello ereditato e, in caso di testamento, agli eventuali legittimari che ritenessero di essere stati lesi nell’assegnazione della quota ereditaria.
Giusto per completezza, aggiungiamo che l’inventario può essere redatto anche dalla cancelleria del tribunale territorialmente competente, ovvero per il luogo in cui è avvenuto il decesso.
25 Luglio 2023 · Annapaola Ferri