Rateizzare il pagamento di sanzioni amministrative (multe) elevate per infrazioni al Codice della Strada (CdS)


Come rateizzare il pagamento di sanzioni amministrative (multe) elevate per infrazioni al Codice della Strada (CdS)

Posso prorogare o fare saldo e stralcio se sono persona indigente? Se sì si come fare? grazie

Non può prorogare, nè pagare la sanzione amministrativa, comminata per violazione al Codice della Strada, con la formula saldo stralcio: l’unica agevolazione possibile è la rateizzazione, ma l’importo della sanzione deve superare i 200 euro.

Inoltre:

  • il reddito imponibile del soggetto obbligato al pagamento non deve superare 10.628,16 euro. Questo limite è alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente;
  • la multa deve essere riferita ad un unico verbale (non è possibile, cioè, rateizzare l’importo complessivo di due o più multe);
  • la multa non deve essere stata impugnata dinanzi al giudice di pace o al Prefetto. La richiesta di rateizzazione, peraltro, esclude la possibilità di impugnare successivamente il verbale, essendo esplicitamente equiparata a rinuncia di tale facoltà.

La richiesta di rateazione deve essere inoltrata, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della multa:

  1. al Prefetto se si tratta di violazioni accertate dalla polizia di Stato;
  2. al Presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco se si tratta di violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

Il soggetto a cui è stata inoltrata l’istanza di rateazione adotta entro novanta giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto. In assenza di risposta la richiesta di rateazione deve intendersi respinta.

Qualora l’istanza di rateazione venga respinta, la multa deve essere pagata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dal compimento del termine dei novanta giorni concessi per il silenzio-rigetto. In alternativa, è possibile, sempre nel termine di trenta giorni, ricorrere al giudice di pace per impugnare il provvedimento di rigetto o il silenzio rigetto.

Il numero massimo di rate con cui è possibile rateizzare l’importo, anche relativo a più infrazioni, purché relativo in un unico verbale è:

  • 12 rate per importi da 200 a 2.000 euro;
  • 24 rate per importi da 2.000 a 5.000 euro;
  • 60 rate per importi superiori a 5.000 euro.

Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e in ogni caso si applicano gli interessi di legge. Il debitore che non paga la prima rata e, successivamente, la seconda decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

17 Novembre 2022 · Giuseppe Pennuto

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