Il creditore non ha la prova dell’invio della comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione


Recupero crediti

Mi ha chiamato un recupero credito dicendo che non ho pagato un finanziamento per la palestra con fiditalia, la prima volta mi hanno detto 850 euro senza possibilità di sconto ma solo rateizzata in 2/3 volte. Con la seconda chiamata mi hanno detto “facciamo la metà, quindi 440 in 4 rate” mi hanno mandato via email estratto conto degli interessi, lettera che passa a loro il debito e il contratto della palestra.

Qui mi sorgono ancora più dubbi, sul contratto della palestra hanno scritto loro 2009 in cima al foglio, mentre di sicuro ha più di 10 anni! Ho chiesto di farmi anche foto della raccomandata che dicono di avermi mandato, ma stranamente non la trovano! E mi hanno detto che mi mandano liberatoria solo quando pago ultimo bollettino. Mi sembra tutto strano! La liberatoria me la devono mandare anche prima con su scritto che se pago sono libero? Mi sembra tutto strano e magari questo debito è già in prescrizione se modificano date e non “trovano” raccomandate vecchie e di passaggio del debito a un altro recupero credito. Mi date un consiglio per favore?

La questione si risolve inviando al creditore attuale cessionario una raccomandata AR in cui, in riferimento al debito preteso relativo (classificare univocamente la pratica) ci si dichiara disponibili a saldare il dovuto appena verrà esibita prova dell’invio di una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione, dal momento che il credito azionato stragiudizialmente (cioè via telefono) dalla società di recupero crediti, è sicuramente antecedente al 2009 e dunque prescritto. Ricordando, altresì, che insistere nel pretendere un credito prescritto potrebbe configurare il reato di estorsione.

Questo, naturalmente, qualora si è sicuri che la prima rata non versata del rimborso dovuto alla palestra scadeva anteriormente al maggio 2009.

La raccomandata A/R del debitore serve per porsi al riparo da un eventuale ritrovamento, da parte del creditore cessionario, di una raccomandata inviata al debitore valida per interrompere i termini di prescrizione, allegata dal creditore in sede di richiesta di decreto ingiuntivo.

Il che integrerebbe un comportamento scorretto della controparte da poter far valere con successo, attraverso opposizione al decreto ingiuntivo.

14 Maggio 2019 · Loredana Pavolini

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