DOMANDA
In riferimento all’articolo Garanzia legale e difetto di conformità » Un vademecum per il consumatore, leggo: “omissis Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume che tale difetto fosse presente già al momento dell’acquisto”.
Trovandomi attualmente in questa condizione e dovendo contestarla al venditore che rifiuta l’applicazione della garanzia legale incolpando me del danno del bene in oggetto (una motherboard per PC), vorrei sapere qual è la normativa/documentazione di riferimento che sancisce la “franchigia” dei sei mesi di cui sopra (non ho trovato riferimenti nel Codice del Consumo).
Grazie!
RISPOSTA
Come potrà rilevare, l’articolo menzionato risale al 28 ottobre 2013: a quel tempo il Codice del Consumo all’articolo 132, comma 3 recitava: salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Successivamente il Codice del Consumo è stato modificato ad opera del decreto legislativo 170/2021: per questo adesso non trova più il riferimento ai sei mesi.
Tuttavia, potrà ora eccepire il contenuto dell’articolo 135 bis (Rimedi) che, pur non facendo riferimento specifico ai difetti di conformità emersi nei primi sei mesi a decorrere dalla data di consegna del prodotto, dispone ampia tutela per il consumatore, in particolare laddove, nel comma 1, specifica che ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, oppure – meglio a nostro parere – fare riferimento al comma 1 dell’articolo 133 (Responsabilità del venditore) del Codice del Consumo, secondo il quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesta entro due anni da tale momento.
Qualora il venditore contestasse la natura del difetto, assumendo che non trattasi di difetto di conformità, ma imputando il guasto ad un danno accidentale procurato dal consumatore, quest’ultimo non verrebbe comunque tutelato dalla vecchia versione dell’articolo 132 né, tanto meno, troverà conforto nel nuovo articolo 133, che amplia da sei mesi ad un anno il periodo in cui la responsabilità del difetto di conformità deve imputarsi al venditore.