Accordo transattivo a saldo stralcio – Forma della quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che non intende rinunciare esplicitamente al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile, ma utilizza una forma equivalente di rinuncia

).


DOMANDA

Faccio seguito alle domande da me poste agli esperti in questa discussione, in tema di liberatorie corrette da richiedere al Creditore in caso di transazione a saldo stralcio: vVi informo sulle modifiche apportate dal Creditore sulla liberatoria definitiva che riceveremo contestualmente al pagamento concordato, che trasmetto di seguito (vedi differenze con la prima copia trasmessa nelle precedenti domande). Spero di essere arrivato alla conclusione di questa vicenda e ringrazio ancora per il supporto ricevuto.

Contenuto della quietanza liberatoria definitiva:

Gentile Signore, la presente a seguito del colloquio telefonico intercorso in mattinata a seguito della Sua PEC. Come anticipato per le vie brevi, quanto Lei chiede di inserire in merito all’articolo 1236 del codice civile non è possibile inserirlo perché: l’art.1236 è la “DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO” : la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.
La remissione del debito deve essere fatta necessariamente senza alcun corrispettivo (senza alcun pagamento), è come voler compiere un atto di liberalità, come decidere di annullare il debito. Non è questo il caso, noi stiamo facendo una transazione – è stato concessa una pesante scontistica per via della Sua situazione, ma se poi l’accordo non viene mantenuto, il debito resta.
Come anticipato telefonicamente, ho apportato delle modifiche alla liberatoria, ho specificato che la cessione è stata fatta pro soluto ai sensi dell’art.58 del testo unico bancario, in quella che le avevo mandato c’era un refuso in merito, come può vedere anche sulla notifica, la cessione è stata fatta pro soluto ai sensi dell’art.58 del TUB.
Ho anche aggiunto che il pagamento è diretto all’estinzione definitiva della sofferenza e che si rinuncia nei Suoi confronti ad uno ogni eventuale azione esecutiva sul residuo del credito di € xxxx
Più di questo non posso fare.
Le invierò anche PEC come da accordi. Resto in attesa di conferma da parte Sua in merito all’appuntamento per il pagamento in sede a mezzo POS.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Naturalmente nessuno intendeva pretendere la rinuncia al debito vantato dal cessionario, ma solo al debito residuo dato dalla differenza fra importo nominale del debito originario e importo transato a saldo stralcio. Ma va bene così, dal momento che il creditore dichiara l’estinzione definitiva della sofferenza e la rinuncia ad uno ogni eventuale azione esecutiva sul residuo del credito.
Grazie per il prezioso feedback.

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23 Novembre 2023